Cocktail alcolici: le regole con i limiti di orario ed età

cocktail alcolici ai minori e normativa

cocktail alcolici ai minori e normativa

Cocktail alcolici: sono entrate in vigore le nuove norme sulla somministrazione di alcolici e sono stati introdotti precisi limiti di orario ed età. E’ bene conoscerle, per responsabilità innanzitutto. Ed anche perchè le sanzioni possono essere davvero pesanti. Se poi sono coinvolti minori di 16 anni si rrischia addirittura l’arresto.

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Cocktail alcolici e limiti di orari

Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza sono numerose le novità che riguardano anche l’attività dei pubblici esercizi.

Con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli incidenti stradali e ridurre il degrado urbano, è stato introdotto il divieto di somministrare o vendere alcolici dalle 3 di notte alle 6 del mattino. Si tratta di un divieto che coinvolge titolari e i gestori di pubblici esercizi, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati,  (compresi gli esercizi ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti).

Limiti di orari di vendita e somministrazione di alcolici

  • Pubblici esercizi: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (sanzione da 5.000 a 20.000 euro)
  • Circoli privati: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6
  • Distributori automatici: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 (sanzione da 5.000 a 30.000 euro)
  • Spazi e aree pubblici: divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6

Limiti di orari di vendita di alcolici

Per quanto riguarda la vendita ci sono disposizioni specifiche; ad esempio è vietata la vendita o la somministrazione di prodotto alcolici e superalcoolici nei:

  • Esercizi di vicinato (negozi): divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6 (sanzione da 5.000 a 20.000 euro)
  • Aree di servizio sulle autostrade e superstrade: E’ sempre vietata la somministrazione di superalcolici. Inoltre, divieto di vendita per asporto di superalcolici dalle 22 alle 6 e divieto disomministrazione alcolici dalle 2 alle 6.

E’ anche stata introdotta la possibilità per il Sindaco di emanare ordinanze straordinarie in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.”

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti che desiderano verificare la propria idoneità alla guida.

I gestori devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale, delle apposite tabelle alcolemiche predisposte dal ministero della Salute che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
b) le quantità, in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, anche sulla base del peso corporeo.
L’inosservanza delle disposizioni relative alle tabelle ed all’alcool test comporta, invece, una sanzione amministrativa da 300 a 1.200 euro.

Cosa dice la normativa sugli alcolici ai minorenni

E’ definitivamente confermato il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni. La normativa specifica anche che, chiunque vende bevande alcoliche, ha l’obbligo di verificare l’età dell’acquirente richiedendo un documento di identità. Possono andar bene:

  • carta di identità,
  • passaporto,
  • patente di guida o nautica,
  • tessere di riconoscimento con fotografia rilasciate da amministrazioni dello Stato. I

In mancanza di un documento di riconoscimento, la somministrazione di coctail alcolici non deve essere in nessun caso effettuata. Anche i distributori automatici devono essere equipaggiati di dispositivi per la lettura automatica dei documenti anagrafici con il limite di età. 

Ma non solo ai minorenni! E’ infatti assolutamente vietato somministrare o vendere alcolici o superalcolici ai minori di diciotto anni (articolo 689 del codice penale e leggi speciali) e a persone manifestamente inferme di mente od in situazioni di deficienza psichica, anche derivanti da stati di ubriachezza.

La violazione sussiste anche se la vendita o somministrazione di cocktail alcolici è fatta da incaricati come, ad esempio, un dipendente o un collaboratore.

Cocktail alcolici: sanzioni per la somministrazione ai minori

In caso di inosservanza, come si può constatare, le sanzioni sono molto pesanti. Le multe variano in base all’età del minore:

  1. Se ha meno di 16 anni la violazione è penale e la sanzione è:
    1. l’arresto fino a un anno,
    2. la perdita dei requisiti di onorabilità,
    3. la revoca della licenza o la sospensione dell’esercizio fino a un massimo di 2 anni (articolo 689 del Codice Penale).
    4. si può arrivare fino alla sospensione della licenza per l’esercizio commerciale;
  2. Quando invece il minore ha tra i 16 e i 18 anni, la sanzione sarà amministrativa e prevederà una multa che va dai 250 a 1.000 euro (articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125). Qualora l’infrazione si verificasse più di una volta, scatterebbe la sospensione dell’attività per tre mesi.

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